C.A.D. Consorzio Autoscuole Di Benedetto

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TITOLO QUARTO: Guida dei veicoli e conduzione degli animali - Articoli 115-139

Art. 115 ( Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali )
Art. 116 ( Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli )
Art. 117 ( Limitazioni nella guida )
Art. 118 ( Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli )
Art. 119 ( Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida )
Art. 120 ( Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida )
Art. 121 ( Esame di idoneità )
Art. 122 ( Esercitazioni di guida )
Art. 123 ( Autoscuole )
Art. 124 ( Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici )
Art. 125 ( Validità della patente di guida )
Art. 126 ( Durata e conferma della validità della patente di guida )
Art. 127 ( Permesso provvisorio di guida )
Art. 128 ( Revisione della patente di guida )
Art. 129 ( Sospensione della patente di guida )
Art. 130 ( Revoca della patente di guida )
Art. 131 ( Agenti diplomatici esteri )
Art. 132 ( Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri )
Art. 133 ( Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione )
Art. 134 ( Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri )
Art. 135 ( Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri )
Art. 136 ( Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della comunità europea )
Art. 137 ( Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di
guida )
Art. 138 ( Veicoli e conducenti delle Forze armate )
Art. 139 ( Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale )



-Art.115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e
aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare:
1) motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente;
2) macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti
per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con
patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle
indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di cose o ad uso speciale la cui massa complessiva a pieno carico non superi
7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa
dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare:
1) i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del
certificato di abilitazione professionale;
2) motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi
adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a
pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal
presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Qualora
trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata
inferiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.600 a lire 242.400.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne
consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di veicolo o alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440 se si
tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore,
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

-Art.116 Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli
.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia è compreso il comune di residenza del
richiedente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto
apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento,
può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a
verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come
autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti
un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio
leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categoria B, C e D, per ciascuna
delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di
persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i
quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia
abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la
patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se trainanti un rimorchio leggero. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia
richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o
di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto
di più di otto persone oltre il conducente.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle
categorie C e D solo coloro che gi lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è
richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dalla prefettura del luogo di residenza,
previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di
veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in
servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria C, di et inferiore agli anni ventuno per la
guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d),
numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di
persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari
di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono
conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o
minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio
della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo
svolgimento di tale attività.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di
veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità,
capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i
requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso
regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida,
anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla
prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di
residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello
stesso comune, esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Il mutamento stesso
vi verrà annotato subito.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la
guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è
punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;
la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'articolo 121,
guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Ove ricorrano i motivi ostativi al
rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di
guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
[16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.] (Comma abrogato con DPR 19/4/94 n. 575).
17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e quelle alle disposizioni del comma
16 importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida; l'una e
l'altra secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la
confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non
sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del
codice di procedura penale.

-Art.117 Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della
stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di 20 anni, non è consentita la guida di
motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore
a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il
superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade
extraurbane principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione
dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in
circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di
superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della
patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti
di guida di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

-Art.118 Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per
autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per
trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di
cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli
prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un
periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la
assistenza di un guidatore gi autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il
conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di
esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di
idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla
patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale,
qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso
qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in
possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di
validità a norma dell'articolo 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per
anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il
certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano
sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla
guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o
psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli
articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per
fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di
filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la
guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, del certificato
di abilitazione professionale quando richiesto, o del certificato di idoneità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato
di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del
certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui
all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è
effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere
effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario
ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un
ispettore medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato, o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a
tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La
certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali
costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere
formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di
guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a
20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di
laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza
della guida.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle
Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del
suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica
alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni
mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di
decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di
cui all'articolo 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca
della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale
della M.C.T.C..
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro
dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al
comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a)
del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della
Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un
medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di
categorie A, B, C, D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma
4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti
fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito
un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a
motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

-Art.120 Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , così come
successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al
prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del
collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione
generale della M.C.T.C. e della Direzione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il
quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.

-Art.121 Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di
controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunit
Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario
per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per
l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono
effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione
generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di
effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui
al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa
se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente
costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla
data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal primo gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per
il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di
doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve
trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrare non oltre il quinto
giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere per una volta
soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi
ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.116.

-Art.122 Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per
l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le
quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo
fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque
anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni,
ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si
applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi
contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle
autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità
di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra
persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al
comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
121.200 a lire 484.800.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
-Art.123 Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle
province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla
popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il
titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale
dello esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione
può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente
secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona
condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di
secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di
insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico
attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del
Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono
essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano
più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di
consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di
esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura
dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle
autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui
al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da
parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8
agosto 1991, n. 264.

-Art.124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere
ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 115, comma
1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine
operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di
cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati
fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma
2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere
guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della
patente è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13. All'incauto affidamento si applica la
disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.

-Art.125 Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la
guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli
per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
2. La patente di guida delle categorie A, B, C e D speciali rilasciata a mutilati o minorati
fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e
risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo per il quale è
richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C e D guida un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione
o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o
minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è
prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.

-Art.126 Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di et sono valide per
cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e
quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per
determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
due anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che
abbiano superato i sessantacinque anni di et ed abbiano titolo a guidare autocarri di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione
generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da
cui dipendono i sanitari indicati nell'art.119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al
suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma
della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art.119, comma 4, nonché
i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art.119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli
importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che
effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà
conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano
venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al
prefetto del luogo di residenza e al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articolo 129,
comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

-Art.127 Permesso provvisorio di guida.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa
denuncia.
2. IL competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di
responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15,
e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità
massima di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata
immediatamente.
4. Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o
recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.

-Art.128 Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti
dall'art.187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di
guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono
comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. L'esito della visita medica
è comunicato anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato
dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1,
temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

-Art.129 Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione
alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso
nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per
il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento
sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'articolo 128,
risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 119. In tal caso la
patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della
Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei
suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, La patente di guida è sospesa dai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi la patente di guida è
sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno
Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli
articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei
provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e della amministrazione generale e per
gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione
dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il
provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato.

-Art.130 Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C.:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e
psichici prescritti dall'articolo 119;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'articolo 128, risulti non più
idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata
da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della
patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti
psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non
superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di
propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie
C, D ed E. Le limitazioni di cui all'articolo 117 si applicano con riferimento alla data di
rilascio della patente revocata.

-Art.131 Agenti diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e
consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano,
nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti,
sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al
Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti
diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il
Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle
vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle
caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma
1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di
legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate
a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale
il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di
novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli
accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

-Art.132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano
già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all'art.53, comma 2 del D.L.
30/08/1993, n.331 se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima
di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di
Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere
il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,
secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul
territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.

-Art.133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando
circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di
origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia
è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.

-Art.134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per l'esportazione, che abbiano gi adempiuto alle formalità doganali, se
prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno,
salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel
regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

-Art.135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro
permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi
devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni
internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero
nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un
certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del
permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti
veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello
Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno
Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste
per i titolari di patente italiana.

-Art.136 Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità
economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono
ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di
cui all'articolo 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro
provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai
titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in
accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo
del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti
rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a
norma dell'articolo 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il
rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea,
è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla
normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una
validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente
rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è
rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la
quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in
Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida senza
essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con
patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di
validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le
sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

-Art.137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare
negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti,
sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa
esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i
permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

-Art.138 Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione
e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono
essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che
viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando
competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la
guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto
alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore
di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle
disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di
idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di
equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa,
sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono
durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal
servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la
conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e
secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano
richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile
previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in
dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono
l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e
fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza
previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto
collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al
trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi dei Vigili del Fuoco delle province autonome di
Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della
Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del
comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste
dall'articolo 125, comma 3. La patente è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo
le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza

-Art.139 Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
1. Il personale gi in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale
indicato nell'articolo 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo
impiego ai sensi dell'articolo 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di
servizio, che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la
sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o
dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio
cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale
patente.
3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 138 è alternativa a quella
prevista dal comma 1.

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