C.A.D. Consorzio Autoscuole Di Benedetto

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TITOLO SESTO: Degli illeciti previsti dal codice e delle relative sanzioni -Articoli194-224

Art. 194 ( Disposizioni di carattere generale )
Art. 195 ( Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie )
Art. 196 ( Principio di solidarietà )
Art. 197 ( Concorso di persone nella violazione )
Art. 198 ( Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie )
Art. 199 ( Non trasmissibilità dell'obbligazione )
Art. 200 ( Contestazione e verbalizzazione delle violazioni )
Art. 201 ( Notificazione delle violazioni )
Art. 202 ( Pagamento in misura ridotta )
Art. 203 ( Ricorso al prefetto )
Art. 204 ( Provvedimenti del prefetto )
Art. 205 ( Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria )
Art. 206 ( Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie )
Art. 207 ( Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE )
Art. 208 ( Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie )
Art. 209 ( Prescrizione )
Art. 210 ( Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale )
Art. 211 ( Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione
di opere abusive )
Art. 212 ( Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività )
Art. 213 ( Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa )
Art. 214 ( Fermo amministrativo del veicolo )
Art. 215 ( Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo )
Art. 216 ( Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione della targa o della
patente di guida )
Art. 217 ( Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione )
Art. 218 ( Sanzione accessoria della sospensione della patente )
Art. 219 ( Revoca della patente di guida )
Art. 220 ( Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente codice )
Art. 221 ( Connessione obiettiva con un reato )
Art. 222 ( Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati )
Art. 223 ( Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato )
Art. 224 ( Procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e
della revoca della patente )

-Art.194 Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le
modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

-Art.195 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro
tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il
limite minimo generale di lire 30.000 ed il limite massimo generale di lire 4.000.000. Tale
limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente
codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni
economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura
pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,
che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli
massimi di cui al comma 1.

-Art.196 Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione
del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde
solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di
identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento
della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

-Art.197 Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista,
salvo che la legge disponga diversamente.

-Art.198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e
nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e
divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

-Art.199 Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si
trasmette agli eredi.

-Art.200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il
relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona
obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore.

-Art.201 Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora
l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la
notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione.
2. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve
essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei
confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo 12, dai messi
comunali o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si
intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del
soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'Archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non
sia stata effettuata nel termine prescritto.

-Art.202 Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sola sanzione
amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione
o dalla notificazione, una somma pari al minimo
fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende
l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se
l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo
delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto
corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si
sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé. In tal caso il verbale di
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione.

-Art.203 Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni sessanta
dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo
della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il
ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale. Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'articolo 214,
comma 4.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli
atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla
decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

-Art.204 Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore,
nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,
se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la
quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio
del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non
ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve
essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta
e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma
ingiunta e delle relative spese.

-Art.205 Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede
all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nel testo
sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta
innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la
competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una
sanzione amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

-Art.206 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ,
la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è
regolata dall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto
competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente
diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza
competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

-Art.207 Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria,
il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente trasmette al
proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al
trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del
pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione,
una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può
fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute.
Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od
ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui
al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte
dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e,
comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini
italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

-Art.208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e
comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2
lettera x), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni
sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30
dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di
educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del 20 per cento del totale annuo
sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al
comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli
stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle
suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i
comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila
abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni
nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici.

-Art.209 Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

-Art.210 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in
generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di
diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si
distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o
cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del
veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria consegue anche intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua
esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della
patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.

-Art.211 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di
rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'articolo 200 o, in mancanza, nella notificazione
prescritta dall'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla
sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 203. Nel
caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette
copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli
ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere
abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei
luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza
suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il
controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente
proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza
di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è
comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su
comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, d facoltà a quest'ultimo
di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di
archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a
provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al
prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli
interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.

-Art.212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una
determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da
redigere ai sensi dell'articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'articolo 201.
Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua
notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla
sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'articolo 203,commi 1 e 2. Quando il
prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione d atto della sanzione accessoria e
della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di
archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al
comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per
il reato di cui all'articolo 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale
esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al
trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico
del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate
condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in
tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il
venir meno degli impedimenti, consente a che attività sospesa sia ripresa o continuata. Di
ciò è data comunicazione al prefetto.

-Art.213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo
verbale di contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in
un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi
dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Nel caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola
abusivamente con il veicolo stesso è punito con l'arresto da uno a otto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al
comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia
presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia
stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le
modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e
di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone
estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal
prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

-Art.214 Fermo amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede
direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di
custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del
ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di
contestazione.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al
prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione,
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non
può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a
norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di
circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma
1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione
accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.

-Art.215 Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la
violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di
esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione
accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso
delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di
esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di
polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi
dell'articolo ä201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo
pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le
modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'articolo 2756
del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione
della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario
o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da
cui dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo può essere
alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata,
nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene
restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa della rimozione o blocco del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto, a norma dell'art.203.

-Art.216 Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della
patente di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato d'idoneità tecnica per le
macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della
targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente
all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, all'ufficio del P.R.A. se si tratta del certificato di proprietà, al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del
certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della
targa, ovvero alla prefettura che l'ha emessa se si tratta della patente; la competenza
territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione.
Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla
patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al
fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha
adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al
comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende anche alla sanzione
accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria
e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione
del documento.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola
abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro di riferisce ovvero guida un veicolo quando
la patente gli sia stata ritirata, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da lire 200.000 a lire 800.000.

-Art.217 Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione
della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia
che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo
necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale,
nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo
cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del
danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza
è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal
giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la
restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno stato estero, il competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul
territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla
circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione
al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il
prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola
abusivamente con lo stesso veicolo è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da tre a dodici mesi.

-Art.218 Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale,
entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il
periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo
fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione
commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta
sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può
ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della
patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di
legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1,
indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni
precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle
precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto.
L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire 200.000
a lire 800.000. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

-Art.219 Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il
provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nei casi previsti dall'art.130, comma 1, e dal prefetto della commessa violazione
quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria nonché nei casi
previsti dall'art. 120, comma 1.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali
la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni
successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con
l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza
stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all'art. 129, comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro
venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei
sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la
patente è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.

Capo II - Degli Illeciti penali
Sez. I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

-Art.220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza
ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 347 del codice di
procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto e all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. La sentenza o il decreto definitivi di condanna
sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la
persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi
del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa,
rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si
proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In
tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti.

-Art.221 Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il
procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 220.
Sez. II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

-Art.222 Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative
pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o
della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da
quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo
la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a
decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

-Art.223 Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo
222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro
trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata,
tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia
dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del
rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la
sospensione provvisoria della validità della patente fino al massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e
comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore
della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della
validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto
nella patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro
immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso,
senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente
entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili
ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il
provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

-Art.224 Procedimento di applicazione della sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della revoca della patente.
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono
irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente
codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria
e ne d comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il
prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di
condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della
sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il
prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli
218 e articolo 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa
accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la
restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.

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